Le Sezioni Unite della Cassazione riconoscono il risarcimento dei danni non patrimoniali per il mancato sbarco (Cassazione Civile, ord. 6 marzo 2025, n. 5992)

Se principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei
diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni
politiche, la sottrazione dell’agire politico a tale sindacato – pur prevista, in presenza di determinati
presupposti, da norma costituzionale – non può che costituirne l’eccezione, come tale soggetta a
interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale.

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