L’annotata decisione del Consiglio costituzionale, su rinvio del Consiglio di Stato, interviene in
materia di detenzione di animali non domestici, precisamente presso strutture itineranti per scopi di
intrattenimento, per semplificare, ad esempio, un Circo. Rileva, in argomento, l’art. L. 413-10 del Codice
dell’ambiente, modificato nel 2021, per il quale: «è vietato acquistare, commercializzare e allevare
animali appartenenti a specie non domestiche al fine di presentarli al pubblico in stabilimenti
itineranti». La previsione normativa si colloca sulla retta via degli interventi volti a combattere il
maltrattamento degli animali e a rafforzare il legame tra animali ed esseri umani. Ulteriori
disposizioni sono poste in relazione all’obbligo di registrazione nel «fascicolo nazionale», che grava
sulla Struttura e ha ad oggetto la detenzione di animali non domestici, «al fine di presentarli al
pubblico». Un’Associazione di protezione degli animali critica le disposizioni normative in quanto
limiterebbero il divieto solo alle «strutture itineranti» di detenere animali di specie non domestiche.
Così facendo, insorgerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra animali detenuti da un ente
di intrattenimento, a seconda che questo sia itinerante o stanziale, mentre tutti simili animali
subirebbero sofferenze legate al loro triste sfruttamento a fini di intrattenimento. Dunque, un vulnus
al principio di eguaglianza, Inoltre, simili spettacoli costituirebbero una forma di degrado, tale da
compromettere un altro valore sovraordinato, quello della «dignità di tutti gli esseri viventi dotati
di sensibilità», «principio di salvaguardia» assicurato dal Preambolo della Costituzione del 1946.
Ulteriori violazione sono, poi, manifestate in relazione al principio di pari rango costituzionale di
educazione e formazione in materia ambientale, derivante dall’art. 8 della Carta ambientale, nonché
in relazione al principio costituzionale che impone la protezione della «diversità biologica», quale
elemento essenziale per «garantire il diritto a vivere in un ambiente equilibrato», in considerazione
degli articoli 1, 5 e 6 della suindicata Carta ambientale. Il Conseil respinge, tuttavia, la pur pregevole
e, sotto molti profili condivisibile, questione di legittimità costituzionale, argomentando dalla
declinazione del principio di eguaglianza quale principio che «non impedisce al legislatore di
disciplinare diversamente situazioni diverse, né di derogare all’uguaglianza per ragioni di interesse
generale, purché, in entrambi i casi, la differenza di trattamento che ne risulta sia direttamente
collegata allo scopo della legge che la stabilisce», secondo l’articolo 6 della Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789. Nella fattispecie in esame, le disposizioni normative, consentono
simili spettacoli, in presenza di determinate condizioni e, in particolare, del rispetto dell’essere ogni
animale «essere vivente dotato di sensibilità», così da porre fine ad inaccettabili sofferenze derivanti
specialmente dagli spostamenti ai quali sono esposti. Ove siano rispettate queste condizioni, sono
consentiti spettacoli presso il pubblico nei quali vengano proposti animali non domestici, e le
disposizioni censurate, secondo il Consiglio, non sono di ostacolo alla protezione della dignità di tali
esseri viventi. Un argomento di indubbio interesse, anche alla luce di alcuni recenti interventi
normativi, che riguardano pure il nostro Paese. Un tema che ci ricorda la «forza della compassione» o
«dell’empatia», che necessariamente si ricollega al sentimento, alla «sensibilità», che «è la sentinella
della facoltà morale» (così, L. Hunt, La forza dell’empatia. Una storia dei diritti dell’uomo, Bari-Roma,
2018, p. 84 ss.).