Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di riconoscimento dei contributi di cui al d.P.R. n.
23/2008 relativi all’erogazione di insegnamenti di sostegno in favore di bambini con disabilità.
Nello specifico, i Giudici di Palazzo Spada hanno accolto, in riforma dell’appellata sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, il ricorso promosso da un’impresa sociale
volto all’accertamento del diritto alla liquidazione delle somme anticipate per le ore di sostegno
effettuate in incremento rispetto al monte ore riconosciuto nella Convenzione stipulata con l’Ufficio
Scolastico Regionale.
La società appellante aveva, infatti, presentato apposita istanza finalizzata alla modifica
dell’originaria Convenzione nel senso di includere un ulteriore plesso scolastico ed incrementare le
ore di sostegno in ragione dell’accresciuto numero delle domande di ingresso di bambini
diversamente abili.
Per i giudici di Palazzo Spada il Ministero destinatario dell’istanza avrebbe dovuto motivatamente
verificare la presenza dei soggetti beneficiari e la sussistenza dei relativi interessi per poi
pronunciarsi, all’esito di tale verifica, sulla fondatezza o meno della domanda di estensione del
rapporto convenzionale.
Deve, quindi, essere annullato il provvedimento con cui, senza opportuna motivazione circa la
verifica dei presupposti, si rifiuta la modifica della convenzione.
Rientra, infatti, tra i poteri-doveri della Repubblica e delle sue amministrazioni «garantire
l’assistenza e l’integrazione dei bambini diversamente abili in ogni sede in cui può svilupparsi la
loro personalità e, quindi, anche nelle strutture scolastiche e prescolastiche, pubbliche oppure
convenzionate».
Del resto, ogni contraria interpretazione finirebbe per porsi in contrasto con il riconoscimento,
costituzionalmente garantito anche sotto il profilo della solidarietà, dei diritti fondamentali delle
persone diversamente abili e creerebbe a danno di queste ultime una non consentita discriminazione
idonea ad azzerare il contenuto di tali diritti.