La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria e accesso agli strumenti di integrazione (CGUE, Grande Sezione, 04 febbraio 2025, C-185/23)

L’articolo 34 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone
aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione
riconosciuta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che
obbliga i beneficiari di protezione internazionale a superare un esame di integrazione civica, a
condizione che l’attuazione di tale obbligo consenta di tenere realmente conto delle esigenze
specifiche e delle caratteristiche della situazione di tali beneficiari, nonché delle particolari difficoltà
di integrazione cui devono far fronte; le conoscenze necessarie per superare tale esame siano fissate
ad un livello adeguato, senza eccedere quanto necessario per favorire l’integrazione dei beneficiari
nella società dello Stato membro ospitante; ogni beneficiario di protezione internazionale sia
dispensato dall’obbligo di superare tale esame nel caso in cui sia in grado di dimostrare, alla luce
delle condizioni di vita e delle circostanze che caratterizzano il suo soggiorno nello Stato membro
ospitante, di essere già effettivamente integrato nella società di quest’ultimo. Per contro, tale articolo
34 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il mancato superamento di un siffatto esame
sia sistematicamente sanzionato con un’ammenda, così come a che detta ammenda possa essere di
importo tale da costituire un onere finanziario irragionevole per la persona interessata, tenuto conto
della sua situazione personale e familiare. L’articolo 34 della direttiva 2011/95 dev’essere
interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale i beneficiari di
protezione internazionale sopportano essi stessi l’integralità delle spese dei corsi e degli esami di
integrazione civica; il fatto che tali beneficiari possano ottenere un prestito dalle pubbliche
amministrazioni al fine di pagare tali spese, e che sia loro concessa una remissione del debito per
tale prestito nel caso in cui superino l’esame di integrazione civica entro il periodo stabilito o nel
caso in cui vengano esonerati o dispensati dall’obbligo di integrazione civica entro questo periodo,
non è idoneo a rimediare all’incompatibilità di tale normativa con detto articolo 34.

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