È illegittimo il diniego opposto dal Ministero della salute alla richiesta di mutamento della misura
compensativa (nella specie, avendo il soggetto richiedente dapprima optato per la prova attitudinale
e, in seguito al mancato superamento, per il tirocinio di adattamento) a cui era stato originariamente
condizionato il riconoscimento della qualifica professionale di igienista dentale conseguita all’estero.
Difatti, al fine di dare piena e completa attuazione alle libertà assicurate dagli articoli 45 e 49 TFUE,
l’amministrazione è tenuta ad interpretare la normativa interna e sovranazionale nel senso di
facilitare e non di ostacolare il riconoscimento delle qualifiche, inoltre le direttive relative al
reciproco riconoscimento dei diplomi – e, in particolare, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 – non possono avere come obiettivo o come effetto
quello di rendere più difficile il riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli nelle situazioni
da esse non contemplate.