Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di effetti estintivi della confisca rispetto ai diritti reali di godimento e garanzia eventualmente esistenti sul bene.
I Giudici di Palazzo Spada hanno inequivocabilmente ribadito che il bene acquisito per effetto della confisca, assumendo una natura rigidamente pubblicistica, non può in alcun modo essere distolto dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche sottese, sicché il regime giuridico della res confiscata può essere assimilato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato.
Tanto deve portare a considerare l’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato disposta dall’Agenzia dei beni confiscati alla criminalità organizzata come un “atto dovuto” rispondente esclusivamente all’interesse concreto alla liberazione del bene, senza alcuna necessità di accertare previamente la destinazione del bene stesso.
La scelta adottata dal legislatore di ritenere prevalente l’esigenza di contrastare la criminalità organizzata attraverso l’eliminazione dal mercato di un bene di provenienza illecita rende, pertanto, superflua ogni attività di bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato, a nulla potendo rilevare le esigenze dei destinatari del provvedimento di sgombero, le cui pretese ad un generale ‘diritto all’abitazione’ non sono meritevoli di pregio tenuto conto degli accertamenti che precedono la confisca. D’altronde, pure la giurisprudenza della Corte EDU ha categoricamente escluso che il soggetto a cui è stato legittimamente confiscato un immobile possa vantare un diritto inviolabile al proprio domicilio in contrapposizione all’interesse pubblico a contrastare la criminalità organizzata, per la cui soddisfazione la confisca costituisce misura indispensabile e non comprimibile.