Il Consiglio di Stato si pronuncia in materia di procedure concorsuali per il reclutamento di personale per l’organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Specificamente, si contestavano – sotto il profilo della disparità di trattamento – la previsione, tra i requisiti di ammissione, del limite di età anagrafica di 37 anni e la mancanza di misure perequative atte a garantire la partecipazione di quei soggetti, già da lungo tempo volontari dei Vigili del Fuoco, con età anagrafica superiore. Sul punto i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa formatasi nel tempo. Essa ha ritenuto conforme al principio della parità di trattamento la fissazione del limite d’età per l’accesso a taluni concorsi pubblici, anche sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di Giustizia. Siffatto requisito può, infatti, considerarsi proporzionale e legittimo in relazione allo scopo di garantire la migliore funzionalità del servizio. In particolare, le mansioni esercitate in maniera abituale dai vigili del fuoco nell’ambito delle attività di soccorso, operazioni di salvataggio, spesso in condizione di pericolo, prevenzione e vigilanza antiincendio richiedono capacità di forza e resistenza fisiche e psichiche particolarmente accentuate. Tali requisiti, naturalmente, risultano maggiormente presenti in giovane età. Il limite di età, pertanto, deve considerarsi legittimo, non discriminatorio e proporzionato, sia rispetto alla normativa comunitaria, sia rispetto alle norme costituzionali, in quanto connaturato alle caratteristiche della prestazione e funzionale al raggiungimento di obiettivi legittimi. Né diverse procedure di assunzione attraverso scorrimento di graduatorie in vigore e stabilizzazione di personale con età superiore a quella dei 37 anni possono fondare la eccepita disparità di trattamento proprio in ragione dell’evoluzione normativa e delle nuove esigenze dell’Amministrazione.
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