Motivazione delle ordinanze cautelari personali e valutazione delle esigenze cautelari operata attraverso il richiamo ad altri atti del procedimento (Cassazione penale, sez. II, 19 luglio 2024 – 22 luglio 2024, n. 30005)

In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, l’obbligo di una valutazione autonoma delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, come prescritto dall’art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p. e modificato dalla l. 16 aprile 2015 n. 47, deve considerarsi rispettato se il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi spiegandone la rilevanza ai fini dell’affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari anche quando l’ordinanza si riferisce – totalmente o parzialmente – ad altri atti del procedimento.

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