Il TAR Calabria si pronuncia su imprese funebri e divieto di accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto (Tar Calabria, Reggio Calabria, ord. 30 luglio 2024, n. 503)

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli articoli 117, comma 2, lett. e), 41 e
3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, lett. a), della
legge della Regione Calabria, 7 agosto 2023, n. 38 (avente ad oggetto la modifica dell’art. 7, comma
4, della l.reg. 29 novembre 2018, n. 48), limitatamente all’inciso “servizio di ambulanza…nonché
ogni altro servizio parasanitario, socioassistenziale o assimilabile”. Questo in ragione del fatto che i
divieti e gli obblighi posti in capo alle imprese autorizzate al servizio di NCC, per essere legittimi,
devono essere adeguati e proporzionati rispetto allo scopo da perseguire l’esigenza di una
connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore ed il fine che questi intende
perseguire. Tale connessione difetta nella disposizione censurata, che introduce il divieto di
accesso al mercato del servizio di ambulanza di trasporto nei confronti di una specifica categoria di
operatori economici (le imprese funebri), non giustificato da motivi imperativi di interesse
generale e con vulnerazione del confronto concorrenziale nonché della stessa libertà garantita dal
primo comma dell’art. 41 della Costituzione.

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