Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionale, per violazione dell’art. 13 della Costituzione, e quindi del principio di eguaglianza, l’art. 2, lett. d), del regime giuridico del contributo straordinario del settore energetico (approvato dall’art. 228 della legge del 31 dicembre 2013, n. 83-C, prorogato al 2019 dall’art. 313 della legge del 31 dicembre 2018, n. 71), nella parte in cui stabilisce che l’imposta si applica al valore dei beni di cui all’art. 3, par. 1, del medesimo regime, di proprietà di persone giuridiche del settore energetico nazionale, con domicilio fiscale, o sede, o direzione effettiva o stabilimento consolidato in territorio portoghese, che, al 1° gennaio 2019, sono concessionarie di attività di trasporto, distribuzione o stoccaggio sotterraneo di gas naturale (secondo i termini definiti nel decreto-legge del 26 luglio 2006, n. 140, nella formulazione in vigore nel 2019). A seguito di una modifica normativa, non è più giustificata l’inclusione dei concessionari delle attività di trasporto, distribuzione o stoccaggio sotterraneo di gas naturale (i soggetti di cui all’articolo 2, lettera d), del regime del contributo straordinario) come soggetti passivi di questo tributo, poiché la già tenue equivalenza di gruppo alla base del contributo non è più riscontrabile nei loro confronti.
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