L’impossibilità di notificare al domicilio dichiarato o eletto che autorizza l’esecuzione presso
il difensore, secondo l’art. 161, comma 4, c.p.p., include anche la mancanza temporanea
dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la difficoltà
nell’individuare il luogo specifico, senza necessità di un’indagine sull’irreperibilità
dell’imputato. Tale indagine sarebbe invece richiesta qualora la notifica non potesse essere
effettuata secondo quanto previsto dall’art. 157 c.p.p.