Il Consiglio di Stato si pronuncia sull’illegittimità costituzionale di una legge regionale che condiziona all’assenza di carichi pendenti l’ammissione all’esame di idoneità professionale.(Consiglio di Stato, sezione V, 27 aprile 2024, n. 3848)

La Corte costituzionale con la sentenza n. 8 del 2024 nel motivare sulla questione di contrasto con il principio di ragionevolezza di una legge regionale che “condiziona all’assenza di carichi pendenti l’ammissione all’esame d’idoneità professionale, il cui superamento è funzionale all’iscrizione nel ruolo dei conducenti e al conseguimento della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC”, ha ritenuto che tale disposizione determina un vulnus al principio di proporzionalità che riguarda “il macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione”. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, ritenendo fondato nei termini di cui alla declaratoria di incostituzionalità contenuta nella sentenza della Corte cost. che si è pronunciata sul rinvio disposto da questa sezione con l’ordinanza n. 3095/2023, e considerando irrilevante la circostanza che il ricorrente non avesse expressis verbis lamentato il contrasto con l’art. 3 Cost. e 41 Cost., avendo comunque lamentato l’irragionevolezza della disposizione legislativa regionale.

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