In materia di decorrenza del termine per l’annullamento d’ufficio (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 27 febbraio 2024, n. 1926)

I giudici di Palazzo Spada hanno statuito che ai sensi dell’art. 21-novies, comma 2-bis, l. n. 241 del
1990, il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela deve essere determinato
dall’impossibilità per la p.a., a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto
accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento
di primo grado.

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