Il Consiglio di Stato si pronuncia sulle forme di tutela degli animali: principio di proporzionalità e bilanciamento valoriale alla luce del novellato art. 9 Cost. (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 19 febbraio 2024, n. 1658)

Il Consiglio di Stato ha offerto una nuova applicazione del principio di proporzionalità con riguardo
alle misure amministrative impattanti sulla vita degli animali.
La pervasività del principio di proporzionalità, per come declinato nei diversi canoni di idoneità,
necessarietà e adeguatezza, impone il rigido accertamento sia del rapporto tra l’interesse tutelato dal
singolo provvedimento e gli altri beni costituzionalmente protetti eventualmente sacrificati, che
dell’effettiva rispondenza della misura ai fini sottesi alla stessa.
Il principio di precauzione non può sottrarsi alle maglie del test di proporzionalità, sicché la mancata
evidenza di una situazione di pericolo reale e concreta comporta la sproporzione “fra il sacrificio
inflitto al privato nonché al bene costituzionalmente protetto della vita degli animali e le esigenze
correlate alla tutela dell’interesse pubblico”.
Nell’attività di bilanciamento rimessa all’interprete il valore della vita degli animali gode oggi di
un’accresciuta autonomia stante la lettera del novellato art. 9 Cost che impone di considerare gli
animali non più come meri componenti dell’ecosistema, bensì come destinatari di una tutela
specifica oggi coperta da puntuale riserva di legge e, per l’effetto, non comprimibile salvo ragioni di
prevenzione della salute pubblica doverosamente documentate.

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