Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini
ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c.p.c., di
così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della
domanda.