Il Tribunale costituzionale portoghese sul prelievo di campioni di DNA da persone condannatea pena detentiva(Tribunal Constitucional, 2.ª Secção, acórdão 11 maggio 2023, n. 240)

Il Tribunale costituzionale non giudica incostituzionale l’interpretazione dell’art. 8, comma 2, della
legge n. 5/2008, in base alla quale è possibile il prelievo di campioni di DNA da imputati
condannati a una pena detentiva di tre anni o più, anche se sostituita. L’interesse pubblico
perseguito dalla norma trova realizzazione attraverso la creazione di una banca dati dei profili del
DNA, a fini di indagine penale.
In particolare, al Tribunale viene chiesto di verificare se la norma sia conforme al principio di
proporzionalità. La misura risulta utile, necessaria e proporzionata alle finalità perseguite,
considerato che si rimette al prudente apprezzamento del giudice la valutazione dei casi in cui essa
si riveli non necessaria o eccessiva. La misura legislativa potrebbe non corrispondere alla soluzione
che regola nel modo migliore i rapporti tra i beni in gioco, ma ciò non significa che essa sia
inadeguata o non necessaria o che presenti un carattere eccessivo. Il legislatore ordinario potrà
sempre tentare di perfezionare la disciplina.
Viene anche effettuato un controllo sulla conformità della norma rispetto all’art. 30, comma 4 della
Costituzione, che stabilisce che nessuna condanna comporta come effetto necessario la perdita di
diritti civili, professionali o politici. In particolare, tale previsione costituzionale vieta al legislatore
di ricollegare in modo automatico la perdita dei diritti ad una condanna precedente, senza la
mediazione di un giudice. La norma scrutinata non contrasta con il suddetto parametro
costituzionale, in quanto attribuisce al giudice il potere di determinare la misura in questione, che
non si configura come effetto necessario della condanna.

Redazione Autore