La Corte Costituzionale francese «approva», tra fuoco e fiamme, la riforma delle pensioni, con innalzamento dell’età pensionabile a 64 anni: tra mondo del lavoro e sicurezza sociale. Modifica della legge sul finanziamento della previdenza sociale per il 2023 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2023-849 DC, del 14 aprile 2023, e sent. n. 2023-4 RIP, del 14 aprile 2023)

Inizio della vita umana, fine vita, genitorialità intenzionali, pensioni: temi diversi, ma uniti dalla violenza e dalla forza del dibattito ideologico, che, dunque, almeno in queste sedi, è opportuno tener fuori. Il Conseil Constitutionnel, dopo aver respinto, perché non conforme a Costituzione, una richiesta di Référendum d’initiative partagée (RIP), proposta ai sensi dell’art. 11, comma 3, della Costituzione, avente ad oggetto la proposta di legge rivolta ad affermare che l’età pensionabile non potesse andare al di là dei sessantadue anni di età, ha, con la decisione di parziale conformità di controllo preventivo di costituzionalità (DC), approvato la riforma delle pensioni, con innalzamento dell’età previdenziale da 62 a 64 anni, a partire dal 2030. Il caso francese, come emerge da diversi dibattiti in argomento, sembra presentare significative e peculiari analogie con l’altrettanto «costoso» caso delle pensioni in Italia: in entrambi i Paesi, le ragioni dell’economia (debito pubblico e invecchiamento della popolazione) tendono a tiranneggiare sulle altre. Il nuovo disegno della riforma previdenziale prevede un aumento del periodo di contribuzione, onde poter ottenere i benefici previdenziali. La decisione della Corte segue la coeva decisione RIP, con la quale, in pari data, veniva respinta l’iniziativa referendaria, in quanto non ritenuta ammissibile, alla luce della previsione costituzionale di cui al citato art. 11 della Costituzione, date le «ripercussioni sul funzionamento delle istituzioni» e dei poteri pubblici in generale, ferma la possibilità per il legislatore di «modificare, integrare o abrogare le disposizioni legislative precedenti, siano esse risultanti da legge votata dal Parlamento o da legge adottata con referendum. Pertanto, né il fatto che le sue disposizioni sarebbero adottate mediante referendum né il fatto che fisserebbero un tetto vincolante per il legislatore non consentono più di ritenere che questo disegno di legge comporti un cambiamento dello stato del diritto». Di conseguenza, secondo la Corte «non si tratta, ai sensi dell’art. 11 Cost., di una “riforma” in materia di politica sociale». Per quanto concerne, ora, la riferita decisione DC di innalzamento dell’età pensionabile, la questione è sollevata da un cospicuo gruppo di parlamentari i quali manifestavano il rischio, derivante dal posticipo dell’età pensionabile a sessantaquattro anni e gli effetti sull’accelerazione e aumento del periodo contributivo, di compromettere la «politica di solidarietà nazionale a favore dei pensionati lavoratori e la sicurezza materiale dei vecchi lavoratori», in violazione della Costituzione, in considerazione anche della disparità di trattamento tra uomini e donne. Per il Conseil, tuttavia, un simile rischio costituzionale non si verifica, in quanto la «politica di solidarietà nazionale» è pienamente assicurata dalla Costituzione del 1946, precisamente dall’undicesimo capoverso del Preambolo, per il quale: la Nazione «garantisce a tutti, in particolare ai bambini, alle madri e ai lavoratori anziani, la tutela della salute, la sicurezza materiale, il riposo e il tempo libero. Ogni essere umano che, per età, stato fisico o psichico, situazione economica, è impossibilitato al lavoro ha il diritto di ottenere dalla comunità mezzi di sussistenza adeguati». Nel rispetto ed in attuazione del valore della politica di solidarietà nazionale a favore dei lavoratori pensionati, può il legislatore «scegliere le modalità concrete che gli sembrano opportune», attraverso la modifica, ai sensi dell’art. 34 della Costituzione, di disposizioni normative precedenti, abrogarli, sostituendoli, se necessario, con altre disposizioni. Può, altresì, adottare, «per il conseguimento o il contemperamento di finalità di carattere costituzionale, nuove modalità, di cui è suo compito valutare l’opportunità. Tuttavia, l’esercizio di tale potere non può comportare la privazione delle garanzie legali dei requisiti costituzionali». Le disposizioni censurate, attraverso le quali, in modifica dell’art. 10 della legge sul finanziamento della previdenza sociale, è innalzata l’età pensionabile ed è aumentata la durata assicurativa necessaria per ottenere la pensione, derivano, osserva il Conseil, dalla necessità di assicurare l’«equilibrio finanziario del sistema pensionistico», onde garantirne la «sostenibilità», avuto riguardo, in particolare, all’«aumento dell’aspettativa di vita». Di conseguenza, sono conformi a Costituzione.

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