Successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, deve ritenersi che spetti al presidente – analogamente a quanto previsto dall’art. 93, comma 2, c.p.a. – la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, e non più al collegio per mezzo di un’ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante; l’applicazione in via analogica dell’art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è infatti maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica.
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