La Sezione Lavoro della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza, se l’art. 230 bis, comma 3, c.c., possa essere interpretato, in considerazione dell’evoluzione dei costumi nonché della giurisprudenza costituzionale e della legislazione nazionale in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, con una esegesi orientata sia agli artt. 2, 3, 4 e 35 Cost., che all’art. 8 CEDU, come inteso dalla Corte di Strasburgo, nel senso di prevedere l’applicabilità della relativa disciplina anche al convivente “more uxorio”, laddove la convivenza di fatto sia caratterizzata da un grado accertato di stabilità.
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