Il Tribunale costituzionale portoghese non giudica incostituzionale, nell’ambito del controllo preventivo, la nuova disciplina del Punto unico di contatto per la cooperazione di polizia internazionale (“PUC-CPI”). Il Tribunale osserva che i dubbi di costituzionalità si pongono sul piano della separazione dei poteri e dell’autonomia del pubblico ministero: si afferma, da un lato, che l’operato del PUC-CPI potrebbe estendersi a questioni specificamente giurisdizionali, invadendo la sfera degli organi competenti in questo ambito, e, dall’altro, che il pubblico ministero potrebbe essere condizionato nell’esercizio delle sue competenze, in particolare a causa di decisioni di organi amministrativi nell’ambito di indagini penali. Per garantire il rispetto dei principi della separazione dei poteri e dell’autonomia del pubblico ministero, la legge sulla sicurezza interna sancisce l’esistenza nel PUC-CPI di un magistrato del pubblico ministero che fa da collegamento tra tale organo e la magistratura. I cambiamenti sono significativi soprattutto a livello funzionale, a causa delle implicazioni legate allo spostamento di tutti i punti di contatto interessati – ma in particolare EUROPOL e INTERPOL – nella sfera della sicurezza interna. In effetti, questa opzione è indicativa del fatto che, nel campo d’azione di questi organismi, l’attività dello Stato è, oggi, contemporaneamente di repressione e di prevenzione. I confini tra queste due categorie tendono a sfumare, ed emergono le cosiddette indagini in campo avanzato. La missione principale del PUC-CPI è la raccolta e la trasmissione coordinata di informazioni, proprio nel campo dell’indagine avanzata: tale opzione si colloca in un ambito in cui la Costituzione non impone regole sulla struttura del rapporto tra polizia e pubblico ministero. Una delle principali (e potenzialmente più problematiche) differenze tra l’attuale architettura istituzionale – in cui l’Unità nazionale EUROPOL e il Gabinetto nazionale INTERPOL fanno ancora parte dell’Unità di cooperazione internazionale della Polizia giudiziaria – e quella risultante dalle norme di cui si contesta la costituzionalità è il fatto che, nella versione invariata del sistema, tali unità dipendono dal Direttore nazionale della Polizia giudiziaria, mentre nel nuovo schema organizzativo, istituito dalle norme in esame, sono sotto la dipendenza e il coordinamento del Segretario generale del Sistema di Sicurezza interna (SGSSI), in quanto fanno parte del PUC-CPI. Il SGSSI, a sua volta, opera alle dirette dipendenze del Primo Ministro o, per sua delega, del Ministro dell’Interno, essendo equiparato, a tutti gli effetti giuridici, tranne quelli relativi alla sua nomina e revoca, al Segretario di Stato. Non si ritiene che questo cambiamento comporti un aumento significativo del controllo diretto delle attività delle varie unità organiche del PUC-CPI da parte del Governo, nella misura in cui esse dipendono dal SGSSI. In ogni caso, infatti, l’attività di tali servizi è organizzata in modo gerarchico, essendo in ultima analisi dipendente da un membro del Governo. La situazione non cambia in modo significativo con il trasferimento dell’Unità nazionale EUROPOL e del Gabinetto nazionale INTERPOL al PUC-CPI. La dipendenza dal SGSSI, rispetto al Primo Ministro, non pare differire, in termini qualitativi o quantitativi, dalla dipendenza dal Direttore nazionale della Polizia giudiziaria, rispetto al Ministro della Giustizia, per quanto riguarda il potenziale di intrusione, condizionamento o limitazione delle attività di polizia, in particolare nell’ambito delle indagini penali. La configurazione istituzionale delle unità organiche del PUC-CPI, consistente nell’integrazione dell’Unità nazionale EUROPOL e del Gabinetto nazionale INTERPOL, deve essere considerata una scelta legittima del legislatore, rispettosa del margine di discrezionalità che la Costituzione attribuisce al legislatore in tale materia, e conforme al diritto dell’Unione europea. Alla luce, tra l’altro, di queste considerazioni, il Tribunale non giudica incostituzionale la disciplina.
lunedì, Ago 17, 2026
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