Il Tribunale costituzionale portoghese sul potere di stabilire sanzioni penali nell’ambito di uno stato di emergenza (Tribunal Constitucional, 2.ª Secção, acórdão 22 settembre 2022, n. 619)

Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionale la norma risultante dall’articolo 46, comma 7, del Decreto n. 2-C del 17 aprile 2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo cui la disobbedienza e la resistenza agli ordini legittimi delle autorità competenti, qualora vengano
realizzate in violazione delle disposizioni di tale decreto, sono penalmente perseguibili e le rispettive pene sono sempre aggravate di un terzo, nei loro limiti minimi e massimi, ai sensi del comma 4 dell’articolo 6 della Legge n. 27 del 3 luglio 2006, per violazione dell’art. 19, comma 7 e dell’art. 165, comma 1, lett. c) della Costituzione. Il Decreto n. 2-C/2020 contiene le misure di attuazione della dichiarazione dello stato di emergenza effettuata con il decreto del Presidente della Repubblica n. 14-A del 18 marzo 2020, e rinnovata successivamente. Anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 20-A del 17 aprile 2020, che rinnova lo stato di emergenza, in linea con i precedenti, sospende diversi diritti e libertà, ma non sospende le garanzie in materia penale, né attribuisce poteri sanzionatori al Governo. Quindi, rimanendo intatte le regole costituzionali sulla separazione dei poteri e sulle competenze dei diversi organi costituzionali, risultano violati
gli artt. 19, comma 7 e l’art. 165, comma 1, lett. c) della Costituzione.

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