Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionale l’interpretazione dell’art. 24, comma 1, L. n. 65/2003 (sul regime del mandato di arresto europeo), secondo la quale il detenuto che ha dato il suo consenso alla consegna non può impugnare il provvedimento che ha omologato il suo
consenso per la consegna all’autorità che ha emesso il mandato e – previa convalida della garanzia prestata – ha determinato l’esecuzione della sua consegna, per violazione dell’art. 32, comma 1, della Costituzione. Il consenso riduce drasticamente le questioni giuridiche suscettibili di discussione, ma non le elimina del tutto, potendosi peraltro verificare successivamente nuove circostanze che possono avere conseguenze decisive per la difesa. Inoltre, l’interpretazione che considera inammissibile il ricorso diverge non solo dalle indicazioni fornite dalla lettera della
legge, ma anche dalla regola generale dell’impugnabilità delle decisioni finali tendenti all’applicazione di pene privative della libertà, risultato a cui mira la decisione di cui si tratta, anche se non è una decisione di condanna. La preclusione dell’impugnazione, dunque, appare ingiustificata, sproporzionata e in contrasto con l’art. 32, comma 1 della Costituzione.