La Corte Costituzionale francese in funzione di Giudice elettorale, in applicazione dell’art. 58 della Costituzione, ha il compito di vigilare sulla regolarità dell’elezione presidenziale, anche attraverso la presentazione di osservazioni sulla compiuta elezione presidenziale del 10 e 24 aprile 2022 (Conseil Constitutionnel, sentenza PDR n. 2022-198, del 16.6.2022)

La decisione che si annota segue le già annotate ed edite in questa Rivista decisioni PDR n. 2022-197, del 27.4.2022, n. 2022-196, del 13.4.2022, n. 2022-195, del 13.4.2022, n. 2022-194, del 7.4.2022, in materia di Élection présidentielle (PDR). Si «chiude» così la fase di verifica e controllo sulle elezioni cui è deputato, ai sensi dell’art. 58 della Costituzione, il Conseil Constitutionnel. Se ne riparlerà alla prossima elezione presidenziale. Precisamente, l’annotata decisione reca osservazioni sul regolare compimento dell’elezione presidenziale. Mentre le suindicate precedenti decisioni – come esprimersi? – venivano rese sul fronte delle elezioni ed inerivano a diverse questioni e reclami sollevati dinanzi al Conseil e da questo decise durante lo svolgimento delle elezioni, in alcuni casi con l’annullamento dei voti elettorali, la decisione qui annotata ha ad oggetto osservazioni conclusive rese dal Conseil ad elezione compiuta: una sorta di verifica e controllo ex post, con specifico riferimento al funzionamento del sistema elettorale ed all’efficacia delle «istruzioni» fornite dal Consiglio stesso ed attuate attraverso i «capi dei tribunali delegati», destinatari dell’esercizio effettivo di un simile potere di controllo durante le elezioni. Così, ad esempio, il Consiglio costituzionale, sull’esperienza delle trascorse elezioni presidenziali, ha potuto constatare l’utilità della compilazione e comunicazione al Consiglio stesso, «in un unico dispaccio e il giorno successivo all’elezione», della «relazione di sintesi» da parte dei suindicati delegati sul modo in cui le operazioni elettorali si sono svolte nella completezza dei seggi elettorali territoriali. Il Consiglio ha potuto, così, accertare che le raccomandazioni dallo stesso proposte sono state generalmente seguite dai «capi» delle Corti e dai magistrati delegati, così da contribuire al regolare svolgimento delle elezioni. Per effetto del citato art. 58 della Costituzione, appartiene alla «missione» del Consiglio «proporre alle autorità pubbliche tutte le misure appropriate» per contribuire al migliore svolgimento della consultazione elettorale. L’opportunità delle «misure» adottate dal Consiglio costituzionale si è rivelato particolarmente utile ed incisivo avuto riguardo anche al particolare contesto nel quale si è tenuta la consultazione elettorale del mese di aprile del 2022, determinato dalla grave emergenza sanitaria da Covid-19, purtroppo ancora in atto, e dai drammatici eventi di guerra in Ucraina. Condizioni estreme, queste, che non potevano non influenzare, anche dal punto di vista organizzativo, la competizione elettorale. A titolo esemplificativo, si considerino le modalità di presentazione delle candidature e le attività organizzative di supporto all’esercizio dei diritti elettorali, attivi e passivi. E’ da segnalare la particolare attenzione rivolta dal Conseil circa lo svolgimento della propaganda elettorale, che è stata caratterizzata da una particolare «mobilitazione dei servizi statali» a beneficio degli elettori.

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