La Corte Costituzionale francese in funzione di Giudice elettorale, in applicazione dell’art. 58 della Costituzione, ha il compito di vigilare sulla regolarità dell’elezione presidenziale e di proclamarne i risultati. (Conseil Constitutionnel, sentenze PDR n. 2022-197, del 27.4.2022; n. 2022-196, del 13.4.2022; n. 2022-195, del 13.4.2022; n. 2022-194, del 7.4.2022)

Nel corso di questa Sezione della Rivista dedicata alle decisioni del Conseil Constitutionnel sono state edite, sino ad oggi, decisioni QPC, relative, cioè, a Questions prioritaires de constitutionnalité; decisioni DC, Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblèes; decisioni L (legge), Déclassement legislatif; decisioni, non frequenti, D, Déchéance, inerenti alla competenza elettorale attribuita al Conseil constitutionnel di pronunciarsi sulla déchéance d’un parlementaire dont l’inéligibilité se révèle postérieurement à son élection, una competenza particolarmente significativa che non attiene al controllo sulla produzione normativa, dunque, del diritto, bensì al regolare svolgimento della vita democratica delle istituzioni. Appartengono a questa categoria anche le decisioni I, Incompatibilité, relative, cioè, al potere di statuire sulle incompatibilités parlementaires e, ove necessario, sulla démission d’office dell’eletto; le decisioni AN, Élection à l’Assemblée nationale / SEN – Élection au Sènat; nonché le qui annotate decisioni PDR, Élection présidentielle. Le decisioni del Conseil Constitutionnel, classificate per tipo con sigle differenti a seconda della natura della procedura e degli effetti della decisione, non si esauriscono nelle suindicate tipologie, a queste si aggiungono ulteriori e diverse possibilità decisionali del Conseil: LP, Loi du pays de Nouvelle-Calédonie; LOM, Compétences outre-mer; OF, Obligations fiscales; ELEC, Divers élections; FNR, Fins de non-recevoir; REF, Référendum; RIP, Référendum d’initiative partagée; Art. 16, Décisions Avis de l’article 16; ORGA, Décisions intéressant le fonctionnement du Conseil Constitutionnel; AUTR, Autres textes et décisions. Le sentenze qui proposte riguardano la recente elezione del Presidente della Repubblica francese, rieletto nella persona di Emmanuel Macron, già eletto il 7 maggio 2017, con il 66,1% dei suffragi. Dal 1958 sino alle elezioni del 1995, la durata del mandato del presidente della Repubblica è stata di sette anni. A decorrere dal 2002 si è passati a cinque anni (come per l’Assemblea), così da ridurre, si è osservato, non sempre semplici e graditi fenomeni di coabitazione. Il presidenzialismo alla francese determina l’elezione del Presidente a suffragio universale diretto con eventuale turno di ballottaggio 14 giorni dopo il primo turno. Il 27 aprile 2022, il Presidente del Conseil constitutionnel, M. Laurent Fabius, ha annunciato i risultati elettorali ufficiali ed ha proclamato l’elezione del Presidente Macron, il quale su un totale di 48.752.339 elettori iscritti, ha ottenuto 18.768.639 di preferenze, ossia il 58,55 % dei suffragi espressi. La proclamazione è giunta attraverso la decisione n. 2022-197 del Conseil, dopo aver esaminato i verbali redatti dalle commissioni di censimento ed i verbali delle operazioni di voto di tutti i dipartimenti. Il Conseil constitutionnel ha proclamato l’elezione presidenziale dopo aver respinto, in quanto inammissibili perché in violazione dell’articolo 30, primo comma, del decreto 8 marzo 2001, che regola l’elezione presidenziale, diverse censure relative ad operazioni elettorali compiute in alcuni comuni e seggi elettorali. Denunce trasmesse direttamente al Consiglio Costituzionale. Non sono mancati neppure casi di annullamento dei voti espressi in alcuni Comuni e seggi elettorali, in applicazione della legge elttorale. Ad esempio, si legge nell’annotata decisione n. 2022-197 del Conseil che nel comune di Lourdios-Ichère (Pirenei atlantici) un noto personaggio, deputato ed ex Sindaco, ha inscenato pubblicamente, presso il seggio elettorale, la sua astensione ed ha preso la parola davanti alle telecamere presenti per esprimere, il proprio rifiuto a partecipare alle elezioni. Il video è stato, poi, postato sui social. Il Conseil ha rilevato la violazione dell’articolo L. 49 del Codice elettorale, che vieta sia la diffusione di messaggi di carattere propagandistico elettorale il giorno prima e il giorno delle elezioni, sia comportamenti che possano minare il «rispetto dovuto alla dignità delle operazioni elettorali» alle quali, peraltro, il «noto personaggio» aveva partecipato come candidato al primo turno. Di conseguenza, sono stati annullati i voti elettorali espressi in quel seggio. In un altro comune (Cizancourt, Somme), sono state annullate tutte le preferenze, in quanto il magistrato delegato del Consiglio costituzionale per il controllo elettorale ha rilevato che lo scrutinio si era svolto in una chiesa dove il confessionale fungeva da cabina elettorale. Lo svolgimento della votazione in un luogo di culto è stato considerato quale causa di rischio di «minare la libertà e la sincerità della votazione». In alcuni seggi dei comuni di Audicthun (Pas-de-Calais), Besse (Cantal), Grâce-Uzel (Côtes-d’Armor), Montigny-sur-Loing (Seine-et-Marne), Meilleray (Seine-et-Marne), il magistrato delegato ha osservato, durante la sua visita, che nessun membro dell’ufficio era presente, in violazione della legge elettorale (v. art. 42), trattandosi di una «irregolarità» che può «portare a errori e incoraggiare la frode». In altri casi, ad un assessore debitamente nominato da uno dei candidati è stato negato l’accesso al seggio, in violazione delle disposizioni elettorali (v. art. 44). L’ignoranza di queste disposizioni, volte ad assicurare la regolarità del voto, ha reso necessario annullare tutti i voti espressi nel seggio elettorale. In altri casi l’annullamento delle preferenze è stato determinato: dall’omessa richiesta di presentazione del documento di identità; dall’omessa messa a disposizione agli elettori del verbale delle operazioni di voto, che in alcuni casi presentavano anche errori di calcolo; dalla violazione delle regole di custodia delle chiavi dell’urna. Per ulteriori significative ipotesi si rinvia, anche per esigenze di sintesi, all’annotata decisione n. 2022-197, preceduta dalla decisione n. 2022-196 che aveva verificato la regolarità dell’elenco dei candidati eleggibili al secondo turno dell’elezione del Presidente della Repubblica, Marine Le Pen e Emmanuel Macron, i quali avevano debitamente comunicato al Consiglio costituzionale la propria volontà di mantenere la propria candidatura. La decisione aveva verificato la ricorrenza di tutte le condizioni di legge. In precedenza, la decisione n. 2022-194 aveva disposto la nomina del magistrato delegato del Consiglio Costituzionale incaricato di vigilare sulle operazioni elettorali. Infine, la decisione n. 2022-195 aveva accertato la regolarità dei risultati del primo scrutinio per l’elezione del Presidente, annullando alcune preferenze per violazione della legge elettorale. Attraverso la decisione n. 2022-195 il Conseil constitutionnel aveva compiuto, in merito al primo turno elettorale, verifiche delle operazioni elettorali analoghe a quelle dianzi descritte ed operate dalla decisione 2022-197 in relazione al secondo turno di scrutinio. In diverse occasioni, affrontando il profondo tema dei diritti fondamentali, nel cui catalogo a pieno titolo sono da annoverare i diritti di elettorato attivo e passivo, ci si è posti la domanda: «che cos’è la giustizia?». Nella «rassegnata consapevolezza che l’uomo non potrà mai trovare una risposta definitiva, ma potrà soltanto cercare di formulare meglio la domanda». Questo interrogativo veniva consegnato, il 27 maggio 1952, da Hans Kelsen, il più illustre tra i filosofi del diritto del XX secolo, nel congedarsi dall’insegnamento presso l’Università di Berkeley (la citazione è tratta da Quodlibet, Hans Kelsen, Che cos’è la giustizia? Lezioni americane, a cura di P. Di Lucia e L. Passerini Glazel, 2015, Macerata, p. 9). A questo interrogativo, in specifico riferimento al tema in rassegna, se ne deve aggiungere un altro: «che cos’è la politica?». Questa volta, l’interrogativo è posto dall’illustre filosofo Hannah Arendt, per la quale: «il senso della politica è la libertà» (cfr. H. Arendt, Che cos’è la politica?, Torino, 2006, p. 21 ss.). Ed il presidenzialismo sembra proprio spingere in questa direzione.

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