Vengono dichiarati incostituzionali, per violazione degli artt. 35, commi 1 e 4, 26, comma 1, 18, comma 2 della Costituzione, gli artt. 4 e 6 della legge n. 32/2008, che prevedono che i dati di traffico e localizzazione riconducibili alle comunicazioni siano conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica o di una rete pubblica di comunicazioni, per un anno, per finalità di indagine, individuazione e perseguimento di gravi reati. Infatti, il diritto dell’interessato di controllare il trattamento dei dati che lo riguardano e l’effettività della garanzia costituzionale del controllo svolto da un’autorità amministrativa indipendente sono messi a repentaglio, dal momento che non si stabilisce che la conservazione dei dati debba essere effettuata in uno Stato membro dell’Unione europea. Inoltre, il carattere indifferenziato e generalizzato dell’obbligo di conservare tutti i dati di traffico e localizzazione comporta una limitazione sproporzionata dei diritti all’intimità della vita privata e all’autodeterminazione informativa. Viene dichiarato incostituzionale, per violazione degli artt. 35, comma 1, 20, comma 1, 18, comma 2 della Costituzione, anche l’art. 9 della legge n. 32/2008, nella parte in cui non prevede che venga notificata alla persona interessata l’avvenuta consultazione dei dati conservati da parte delle autorità di investigazione penale, una volta che tale comunicazione non sia più idonea a compromettere le indagini o la vita o l’integrità fisica di terzi: pertanto, gli interessati non possono controllare effettivamente la legittimità e la regolarità dell’accesso, risultando così violati i diritti all’autodeterminazione informativa e alla protezione giudiziaria effettiva.
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