Il Tribunale costituzionale giudica incostituzionali alcune previsioni del Decreto n. 1/2022 dell’Assemblea legislativa della Regione autonoma delle Azzorre, che pone il regime giuridico dell’attività di trasporto individuale e remunerato di passeggeri in veicoli mediante piattaforma elettronica. In particolare, l’art. 4, comma 2, lett. b) e l’art. 4, comma 2, lett. f) del Decreto pongono delle restrizioni alla libertà di accesso alla professione (contemplata dall’art. 47, comma 1, della Costituzione), subordinando l’accesso al soddisfacimento dei requisiti dell’obbligo scolastico e della conoscenza della lingua portoghese; i commi 1, 2 e 3 dell’art. 13 pongono una restrizione ad un aspetto della libertà di iniziativa privata (protetta dall’art. 61, comma 1 della Costituzione), avente natura analoga ai diritti, libertà e garanzie. Pertanto, le suddette previsioni sono ritenute affette da incostituzionalità per violazione dell’art. 165, comma 1, lett. b) della Costituzione, che assegna alla competenza legislativa esclusiva dell’Assemblea della Repubblica – salvo autorizzazione al Governo – la materia “diritti, libertà e garanzie”: dal momento che viene in rilievo un’invasione della riserva parlamentare relativa alla suddetta materia, qualsiasi intervento legislativo autonomo dell’Assemblea legislativa della Regione autonoma delle Azzorre in tale materia sarebbe incostituzionale.
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