La Corte Costituzionale francese sulla legge per la fiducia nell’istituzione giudiziaria: fiducia e giustizia, verso una (necessaria?) riforma della magistratura? Legge sulla fiducia nell’istituzione giudiziaria del 18 novembre 2021 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-829 DC, del 17.12.2021)

Una decisione, a dir poco, densa di spunti di riflessione, oltre che di scottante attualità. Per l’art. 66 della Costituzione «nessuno può essere detenuto arbitrariamente. L’autorità giudiziaria, custode della libertà individuale, vigila affinché tale principio sia rispettato alle condizioni previste dalla legge». La disposizione è considerata diretta attuazione dell’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per il quale: «la legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca»; prosegue la sovraordinata disposizione, in specifico riferimento alla questione che qui direttamente interessa, «tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti». Le alte funzioni di magistrato, in linea di principio, devono essere esercitate, rileva il Conseil, da persone che intendono dedicare la propria vita professionale alla carriera giudiziaria. La Costituzione, tuttavia, non vieta, pur ponendo alcuni limiti, che le funzioni normalmente riservate ai magistrati di carriera possano essere esercitate, in via temporanea, da persone che non intendano intraprendere questa carriera. Tra queste limitazioni vi è l’art. 66 della Costituzione che si oppone alla possibilità di affidare il potere di decidere misure privative della libertà personale ad una giurisdizione composta di soli laici. La disposizione non vieta, tuttavia, che un simile potere possa essere esercitato da una giurisdizione penale di diritto comune in cui siedano anche tali giudici. In questo caso, però, devono essere fornite adeguate garanzie per assicurare il principio di indipendenza, inseparabile dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ed il rispetto dei requisiti di capacità ad assumere l’incarico, in attuazione della suindicata sovraordinata disposizione di cui all’art. 6 della Dichiarazione del 1789. A tal fine, diventa fondamentale che i soggetti interessati all’esercizio di simili funzioni siano assoggettati ai medesimi diritti ed obblighi che gravano sui togati, fatte salve specifiche disposizioni che si rendono necessarie in considerazione della natura temporanea dell’esercizio delle funzioni. Alcune di queste disposizioni pongono limitazioni, escludendo, ad esempio, la possibilità che componenti laici, a tempo determinato e onorari, possano comporre Corti d’assise o Tribunali penali dipartimentali. In particolare, si osserva che, all’interno dell’attività giurisdizionale, al magistrato provvisorio non può, senza pregiudizio per il principio di indipendenza, essere consentito, all’interno del Tribunale cui appartiene, esercitare più di un terzo delle funzioni normalmente riservate ai magistrati di carriera. In una simile direzione sono da interpretare le disposizioni dell’art. 41-11, ult. co. Inoltre, spetta al C.S.M. esprimere il parere sulla proposta di nomina del candidato, dopo averne accertato la competenza, l’esperienza e la capacità a svolgere le funzioni. Ancora, l’articolo 41-14, co. 2, vieta ai magistrati di esercitare, anche a titolo temporaneo, un’attività che corrisponda a quella di un «pubblico ufficiale», ad eccezione di attività d’insegnamento, previa autorizzazione. Anche in tal caso, al fine di assicurare il principio d’indipendenza della Magistratura. Ulteriori previsioni normative sono dettate circa la possibilità che avvocati possano esercitare funzioni giurisdizionali, sempre nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e onorabilità delle funzioni. Si ricordi, poi, che le funzioni di avvocato onorario che esercita funzioni giudiziarie sono incompatibili con l’esercizio di cariche pubbliche elettive. L’assunzione dell’incarico, attraverso il giuramento, vincola gli avvocati onorari al segreto delle deliberazioni e al potere disciplinare, alle stesse condizioni dei magistrati. Il Conseil non ritiene, invece, conformi a Costituzione alcune disposizioni della legge in discussione concernenti la possibilità di registrazione e trasmissione delle udienze. Ciò in considerazione dell’articolo 34 della Costituzione, che impone di assicurare garanzie specifiche e fondamentali a protezione del diritto al rispetto della vita privata e al rispetto del principio di presunzione di innocenza, che risulta dagli articoli 2 e 9 della Dichiarazione del 1789. Le previsioni normative che non determinano, con precisione, le condizioni e le modalità di simili registrazioni, non possono ritenersi ammissibili e, dunque, conformi ai principi della Costituzione. Come osservato, in maniera particolarmente significativa: «il costituzionalismo contemporaneo è un fenomeno giuridico ben più complesso della previsione di diritti fondamentali, poiché implica una trasformazione del concetto stesso di “legge giuridica”» (così, F. VIOLA, 1900-2020. Una storia del diritto naturale, Torino, 2021, p. 104).

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