Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 600-ter, co. 1, n. 1, cod. pen. (pornografia minorile) si ha “utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino forme di coercizione o condizionamento della volontà del minore stesso. Assumono, pertanto, rilevanza penale quelle condotte finalizzate alla coercizione della volontà del minore determinate da costringimento, inteso come abuso o approfittamento delle sue condizioni, o da induzione e, cioè, attraverso il condizionamento delle scelte. Qualora, poi, tale materiale pornografico realizzato con un minore degli anni diciotto venga diffuso verso terzi, potrà configurarsi il reato di cui all’art. 600-ter, terzo e quarto comma, c.p., senza che il minore possa validamente esprimere consenso a tale diffusione.
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