La Corte Costituzionale francese sulla legge relativa alla prevenzione degli atti di terrorismo e di intelligence: vita privata vs. ordine pubblico, tra terrorismo e liberalismo Code de la sécurité, artt. L. 228-2, L. 228-4 e L. 228-5 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-822 DC, del 30.7.2021)

Una decisione densa di spunti di riflessione, oltre che di drammatica attualità. Il Conseil Constitutionnel, a conclusione di un giudizio a priori di costituzionalità (DC), afferma la conformità a Costituzione solo di alcune delle suindicate disposizioni del Code de la sécurité, negandola per altre sprovviste di sufficienti garanzie legali, dando, così, attuazione al principio personalista di cui in Costituzione. Oggetto di contestazione ad opera di un cospicuo gruppo di Senatori sono alcune disposizioni introdotte nel Code de la sécurité relative all’adozione e alla durata di misure di controllo amministrativo e sorveglianza al fine di fronteggiare il rischio di atti di terrorismo, tra le quali: il potere del Ministro dell’Interno di vietare ad una persona sospetta di apparire in determinati luoghi o di spostarsi al di fuori di un perimetro geografico determinato; il potere di chiedere di presentarsi periodicamente ai servizi di polizia o alla gendarmeria e dichiarare, nonché giustificare, il proprio luogo di residenza o qualsiasi cambiamento; il potere di vietare determinate relazioni dirette o indirette con certi ambienti e persone; nonché misure giurisdizionali cautelari assoggettate a limiti circoscritti di durata, al rispetto dei diritti di difesa ed alla sussistenza di univoche e circostanziate ragioni di pericolo concreto ed effettivo di atti terroristici. Secondo i ricorrenti simili misure violerebbero il diritto al rispetto della vita privata, sino, in alcuni casi, all’inviolabilità del domicilio; ed inoltre, il principio di separazione dei poteri. Spetterebbe, difatti, al legislatore, e non all’Amministrazione o al potere giurisdizionale, assicurare il bilanciamento tra valori costituzionali, quali, nel contesto della fattispecie concreta: la prevenzione di gravi violazioni di ordine pubblico e sicurezza; la presenza di garanzie legali sufficienti; la libertà personale; l’accesso a determinate informazioni; il diritto all’inviolabilità del domicilio e il diritto al rispetto della vita privata e a condurre una vita familiare normale. Si tratta di valori sovraordinati assicurati, in primo luogo, dagli artt. 2 e 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789: «il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all’oppressione» (così, l’art. 2); «la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge» (così, l’art. 4). Disposizioni, queste, cui è da aggiungere il riferimento anche agli articoli 5, 6 e 16 della Dichiarazione del 1789, assiologicamente orientate ad affermare pure il valore costituzionale dell’accessibilità e intelligibilità della legge, attraverso il quale grava sul legislatore il dovere di adottare provvedimenti sufficientemente precisi ed univoci. A simili disposizioni fa, altresì, eco il decimo comma del Preambolo della Costituzione francese del 27 ottobre 1946. Si tratta di «primi principi» e «leggi immutabili», ricordando il pensiero del grande ed insuperabile Maestro, Jean Domat, Trattato delle leggi (1705), trad. it., Napoli, 2020, v. spec. pp. 27 ss. e 75 ss. Nel contesto di questo complesso bilanciamento, avverte la Corte, occorrerà prestare massima cura ed attenzione alla verifica della sussistenza di presupposti concreti ed effettivi che possano giustificare l’adozione di misure restrittive della libertà personale, così, ad esempio: andrà condotta attenta verifica sulle relazioni della persona sospetta con persone o organizzazioni che incoraggiano e facilitano la partecipazione a possibili atti di terrorismo, sostenendone e diffondendone l’ideologia; dovrà essere accertata la chiara e manifesta adesione della persona a simili ideologie della violenza. Inoltre, oggetto di indagine è la possibilità di considerare sufficiente, a determinate condizioni, ed al fine dell’adozione delle misure restrittive di cui si discute, anche il «solo» tollerare simili atti terroristici. In argomento, oltre alle decisioni del Conseil Constitutionnel n. 2017-691 QPC del 16.2.2018 e n. 2017-695 QPC del 29.3.2018, espressamente richiamate nella sentenza qui annotata, v. anche Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-845 QPC, del 19.6.2020, in questa Rivista, 2020, in merito al combinato disposto degli artt. 321-1 e 421-2-5 del codice penale, che rinvigorisce le disposizioni sulla lotta al terrorismo e, con particolare, riferimento alla configurabilità del reato di apologia del terrorismo.

Redazione Autore