Il Tribunale costituzionale portoghese sui poteri del Governo in materia penale nell’ambito dello stato di emergenza (Tribunal Constitucional, 3ª Secção, acórdão 27 maggio 2021, n. 352)

Non è incostituzionale l’art. 43, comma 6, del Decreto n. 2-B/2020 del 2 aprile, che determina l’aumento di un terzo dei limiti minimo e massimo della cornice edittale del reato di disobbedienza contemplato dall’art. 348, comma 1, lett. b) del codice penale. Il suddetto decreto è un atto regolamentare adottato dal Governo, che dà esecuzione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 17-A/2020 del 2 aprile, il quale ha prorogato una precedente dichiarazione dello stato di emergenza. Nell’ambito dell’esecuzione della dichiarazione presidenziale dello stato di emergenza, che è una competenza basata sull’art. 19, comma 8 della Costituzione, l’esecutivo, in virtù di un’organizzazione eccezionale del potere pubblico, può produrre norme non soltanto in materia di diritti, libertà e garanzie contemplati dal decreto presidenziale, ma può anche incidere sulla materia dei reati e delle pene strettamente connessi con la sua funzione di difesa dell’ordine costituzionale, nonostante la riserva posta in favore dell’Assemblea della Repubblica dall’art. 165, comma 1, lett. c) della Costituzione portoghese. Dal momento che in questo quadro costituzionale eccezionale il Governo opera come un legislatore straordinario ex ratione necessitatis, ma non in modo arbitrario o assoluto, essendo soggetto al controllo giudiziale di proporzionalità, e rispondendo al Presidente della Repubblica e all’Assemblea della Repubblica, non si ha alcuna violazione delle previsioni costituzionali sulla competenza e sul funzionamento degli organi costituzionali.

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