In caso di lamentata illegittima diminuzione della pena il giudice d’appello deve diminuire la misura di un terzo e non della metà. (Cass. Pen. Sez. Un., 17 dicembre 2020-26 febbraio 2021, n. 7578)

Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l’imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’accoglimento dell’impugnazione del solo imputato in ordine ad una delle componenti del trattamento sanzionatorio non può essere neutralizzato da improprie forme di “compensazione” con altro punto ad esso inerente, quale l’erronea individuazione della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla cognizione del giudice).

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