Ai fini della configurabilità del delitto di strage punito all’art. 422 c.p., l’unità spazio-temporale di esecuzione del reato sussiste non solo in caso di stretta contestualità tra le plurime condotte poste in essere, ma anche (in senso più ampio) ove tra le stesse non via sia alcuna significativa soluzione di continuità. Determinante ai fini dell’integrazione del reato ex art. 422 c.p., invero, è che in un dato arco temporale (più o meno lungo che sia), l’agente ponga in essere un’aggressione diretta in modo indiscriminato contro soggetti non previamente individuati, vale a dire contro obiettivi casuali, essendo certamente qualificabile quale omicidio plurimo (tentato o consumato che sia) il ben diverso caso in cui l’aggressione sia portata contro un gruppo specifico di avversari, pur se con accettazione del rischio di colpire altri soggetti presenti. Nel caso in esame mancava del tutto qualsiasi predeterminazione di bersagli specifici, poiché i soggetti aggrediti erano obiettivi del tutto casuali, colpiti in ragione del mero colore della pelle, circostanza che caratterizza la condotta di aggressione alla pubblica incolumità del reato di strage.
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