La Corte Costituzionale francese su alcune disposizioni fiscali concernenti la determinazione del quoziente familiare: tra principi di eguaglianza sostanziale e di legalità. Art. 156, § II, co. 12, del Codice delle imposte (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-907 QPC, del 14.5.2021)

Il Conseil Constitutionnel, su ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato (n. 447219 del 24.2.2021), è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 156, § II, co. 12, del Codice delle imposte, nella parte in cui impedisce detrazioni d’imposta al genitore e contribuente che ha in cura un figlio minore in residenza alternata e che versa gli alimenti per contribuire alle necessità del figlio per il periodo in cui questi risiede presso l’altro genitore. L’impossibilità di portare in detrazione questi versamenti a titolo di alimenti, secondo i ricorrenti, sarebbe illegittima per violazione del principio di eguaglianza dinanzi agli oneri pubblici («charges publiques»). Si verificherebbe disparità di trattamento, sotto il profilo dei benefici fiscali, rispetto al genitore sul quale grava l’onere principale del minore il quale ha maggiori possibilità di detrazioni fiscali. Al riguardo, l’art. 13 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 stabilisce che: «per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d’amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità». L’art. 34 della Costituzione attribuisce al legislatore il potere di determinare, nel rispetto dei principi costituzionali e tenendo conto delle caratteristiche di ciascun tributo, le regole secondo le quali devono essere valutate le capacità contributive. Il rispetto del principio di eguaglianza può essere assicurato soltanto attraverso l’adozione di criteri di valutazione oggettivi e razionali in funzione delle finalità che ci si propone: un principio di eguaglianza contributiva. L’articolo 194 del Codice delle imposte determina il numero di quote di quoziente familiare da prendere in considerazione, per la ripartizione del reddito imponibile, in funzione della situazione e degli oneri familiari del contribuente. In caso di divorzio, tassazione separata dei coniugi o dei conviventi di un patto civile di solidarietà. In ipotesi di cessazione di tale patto o di separazione di fatto, il figlio minore è considerato a carico del genitore presso il quale risiede in via principale, con la conseguente attribuzione di un maggior quoziente familiare ai fini dei benefici fiscali. Il figlio minore in residenza alternata presso l’abitazione di ciascuno dei genitori separati o divorziati è, salvo disposizione contraria, considerato in pari carico di entrambi. In questo caso, la maggiorazione del quoziente familiare spetta per metà a ciascuno dei genitori. La disposizione normativa in commento non prende in considerazione, ai fini dei vantaggi fiscali, il versamento degli alimenti da parte di ciascuno dei genitori relativamente al periodo in cui il minore risiede presso l’altro genitore, avendo, come dianzi indicato, il legislatore stabilito la divisione in parti uguali in favore di ciascuno dei genitori della detrazione d’imposta. Il Conseil non ha analoghi poteri di valutazione («d’appréciation») e di decisione del Parlamento circa gli obiettivi di politica legislativa che competono esclusivamente a quest’ultimo, a meno che non siano manifestamente irragionevoli. Nella fattispecie concreta il legislatore ha inteso escludere un cumulo di vantaggi fiscali aventi lo stesso oggetto, legittima, dunque, la dimidazione della maggiorazione del quoziente familiare nl senso precisato. E’ posta l’attenzione sul principio di legalità di cui all’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, nella parte in cui stabilisce che la legge «deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca», nel rispetto, naturalmente, delle differenze, dovendo il legislatore regolare in modo diverso situazioni diverse, nonché porre deroghe al principio di legalità in presenza di ragioni di interesse generale. Nella fattispecie concreta, l’attribuzione di una maggiorazione del quoziente familiare al genitore che ha presso di sé in residenza principale o alternata il minore senza consentirgli la detrazione degli alimenti che versa all’altro genitore, è affermazione da parte del legislatore di un trattamento differenziato in relazione ad una differente situazione connessa all’obiettivo prefissato dal legislatore. La disposizione normativa censurata è, dunque, conforme alla Costituzione.

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