Si dichiara l’incostituzionalità delle previsioni contenute nell’art. 19, commi 4 e 5, in combinato disposto con il comma 6 dello stesso articolo, della L. n. 1/2001, che disciplina l’elezione dei componenti degli organi degli enti locali, per violazione dell’art. 48, comma 1, in combinato disposto con l’art. 239, comma 4 e 18, comma 2 della Costituzione. La disciplina censurata rende impossibile allo stesso gruppo di cittadini elettori (con la stessa denominazione, la stessa sigla e lo stesso simbolo) presentare candidature nello stesso comune, contemporaneamente, all’assemblea comunale, alla giunta comunale e a più di un’assemblea di freguesia, creando una disuguaglianza tra candidature espresse dalla cittadinanza e candidature espresse dai partiti, e apportando una restrizione – non adeguata al perseguimento di qualsivoglia legittima finalità di interesse pubblico al diritto alla partecipazione alla vita politica, in una sua specifica manifestazione consistente nel diritto di presentare candidature per le elezioni degli organi degli enti locali non attraverso i partiti politici, ma in condizioni di parità con questi ultimi.
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