Sebbene il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo possa giustificarsi in base al rilievo implicito conferito a dati significativi emergenti dal tenore complessivo della motivazione, nondimeno, a fronte di specifica richiesta dell’imputato, volta all’ottenimento della più ampia riduzione, il giudice del merito non può esimersi dall’esplicitare, anche sommariamente, le plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, dando così conto del corretto uso del potere discrezionale affidatogli dalla legge.
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