Non è giudicata incostituzionale la norma, ricavabile dall’art. 2 della L. n. 62/2011, e dagli artt. 35, comma 1 e 101, comma 2 del Codice della proprietà industriale, secondo la quale, in caso di arbitrato necessario previsto dalla L. n. 62/2011, la parte non può difendersi, in via d’eccezione, invocando l’invalidità del brevetto, con meri effetti inter partes. La restrizione al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva e a un processo equo è ritenuta conforme al principio di proporzionalità, considerato l’ampio margine di valutazione di cui gode il legislatore.
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