Il carattere amministrativo, con finalità precipuamente preventiva e non penale, della revoca della patente di guida correlata alla condanna per i delitti di cui agli artt. 589-bis e 590 -bis c.p., prevista dall’art. 222, comma 2, c.d.s., esclude l’operatività della l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, comma 4, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non poteva applicare tale disposizione per rideterminare la pena inflitta, con sentenza irrevocabile, in base alla norma dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 febbraio 2019, n. 88.
Post correlati
La Cassazione penale si pronuncia in tema di confisca di somme di denaro stabilendo la necessità della prova di derivazione causale del bene rispetto al reato(Cass. pen., Sez. Unite, sent. 08/04/2025 (data ud. 26/09/2024) n. 13783)
22 Aprile 2025
La Corte di Cassazione si pronuncia sull’insindacabilità delle dichiarazioni rese da un consigliere regionale nell’esercizio delle proprie funzioni (Cass. pen., Sez. V,12.2.2025 – 3.4.2025, n. 12858)
22 Aprile 2025
Ammissibilità della sostituzione della pena detentiva con misure alternative in caso di detenzione domiciliare (Cass. pen., sez. V, 13.3.2025 – 2.4.2025, n. 12838)
22 Aprile 2025
La Cassazione penale si pronuncia in tema di misure cautelari personali stabilendo che in caso di reato di violenza sessuale vige una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere (Cass. pen., Sez. III, Sent., sent. 10/04/2025(data ud. 20/02/2025) n. 14120)
22 Aprile 2025
La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (CGUE, Sesta Sezione, 10 aprile 2025, C-584/23)
22 Aprile 2025