La Corte Costituzionale francese sulla legge relativa alle condizioni di immissione in commercio di alcuni prodotti fitofarmaceutici in caso di pericolo per la salute delle barbabietole da zucchero: sul diritto a vivere in un ambiente salubre e sulle ragioni della produzione agricola e industriale Legge n. 2020-1578 del 14.12.2020 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-809 DC, del 10.12.2020)

Il giorno 14 dicembre 2020, è stata promulgata la legge n. 2020-1578 relativa alle condizioni per l’immissione sul mercato di alcuni prodotti fitofarmaceutici in caso di pericolo per la salute delle barbabietole da zucchero. La legge è stata promulgata dopo la decisione favorevole del Conseil Constitutionnel, dinanzi al quale era stata deferita da un cospicuo gruppo di Deputati e Senatori dell’Assemblea Nazionale. La decisione emessa dal Conseil appartiene alla categoria DC, Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblèes; e conclude un giudizio a priori di costituzionalità. La decisione del Conseil si è manifestata favorevole in considerazione, in particolare, della natura transitoria e limitata alle barbabietole da zucchero della deroga, applicabile solo sino al 1° luglio 2023, onde poter valutare soluzioni alternative. L’art. 1 della legge deferita modifica l’art. L. 253-8 del Code rural et de la pêche maritime, introducendo un’esenzione al divieto di uso di prodotti fitofarmaceutici contenenti principi attivi della famiglia dei neonicotinoidi, per semplificare insetticidi, specificati con decreto; e una deroga al divieto di usare semi trattati con questi prodotti. I Deputati e Senatori ricorrenti lamentano la violazione sia delle garanzie costituzionali procedurali relative alle modalità di approvazione di simili progetti di legge, preannunciati e sostenuti da studi di impatto da esaminare con massima precauzione (v. art. 39 Cost. e art. 8 della legge organica del 15.4.2009); sia delle garanzie costituzionali volte ad assicurare il diritto a vivere in un ambiente salubre, protetto dall’art. 1 della Carta dell’ambiente e messo a rischio dalla incauta introduzione di non sufficientemente ponderate liberalizzazioni nell’uso di simili prodotti fitofarmaceutici. Secondo i ricorrenti, costituisce dovere, valore e principio sovraordinato quello di «partecipare alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente», in attuazione del principio di precauzione che, in materia ambientale e per effetto dell’art. 1 della Carta dell’ambiente, costituisce «il principio» al quale le «politiche pubbliche» devono irrinunciabilmente ispirarsi, promuovendo lo «sviluppo sostenibile», seppure in un complesso bilanciamento tra diritti fondamentali, rectius «reciproca integrazione» secondo l’indicazione della nostra Corte Costituzionale (v. sent. 9.5.2013, n. 85, in Giur. cost., 2013, p. 1505 ss., che ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate sul d.l. «Salva Ilva»): un’«integrazione» che ha per protagonisti il diritto alla salute, all’iniziativa economica (agricola e industriale) e alla funzione sociale della proprietà. Secondo i ricorrenti, il rinvio alla determinazione con «decreto» delle sostanze utilizzabili in deroga al divieto, indebolirebbe il sistema di garanzie costituzionali a protezione della salute e dell’ambiente. L’uso in deroga di simili sostanze produrrebbe «danni certi, irreversibili e ingenti» all’ambiente. Le disposizioni normative deferite al Conseil sarebbero viziate anche da «incompetenza negativa», nella misura in cui, cioè, non definirebbero in maniera sufficientemente precisa le condizioni della deroga, prestandosi ad abusi. Il Conseil respinge le contestazioni prioritarie di costituzionalità, richiamando l’attenzione sull’art. 1 della Carta dell’ambiente e sull’art. L. 253.8, § II, co. 1, del Code rural et de la pêche maritime, che consente l’eccezionale utilizzo delle sostanze di cui si discute, ma a condizione che siano stabilite attraverso decreto: «précisées par décret». Secondo il Consiglio, «salvo a snaturare» il divieto generale posto dal legislatore di utilizzazione di simili prodotti, il rinvio per la determinazione di queste sostanze a quanto stabilito per «decreto» non è da intendere nel senso di conferire al potere regolamentare la facoltà di stabilire quali principi attivi ammettere o vietare. Al potere regolamentare spetta solo il compito di stilare un «elenco», così da rispettare principi e regole anche di competenza in materia. Inoltre, i commi 2 e 2-bis dell’art. L. 253.8 prevedono un «usage limité et contrôlé» di simili sostanze, applicabili soltanto alle barbabietole da zucchero e solo sino al 1° luglio 2023, onde poter valutare soluzioni alternative. Una deroga, transitoria e limitata, introdotta dal legislatore a protezione dell’interesse generale all’esercizio dell’attività di produzione agricola e industriale, resasi necessaria per affrontare e risolvere «i gravi pericoli che minacciano la coltivazione di queste piante, a causa di massicce infestazioni». Vi è, infine, una terza ragione a sostegno della decisione favorevole del Conseil Constitutionnel, ossia la possibilità di applicare la deroga soltanto attraverso «ordinanza comune dei Ministri dell’agricoltura e dell’ambiente, presa dopo il parere di un Consiglio di sorveglianza appositamente creato» (v. il co. 2-bis dell’art. L. 253-8) nel rispetto anche delle condizioni stabilite dall’art. 53 del Regolamento europeo del 21.10.2009, applicabile in caso di situazioni di emergenza in termini di protezione fitosanitaria. Il Consiglio respinge, dunque, le sollevate questioni prioritarie di costituzionalità, ritenendo le descritte previsioni normative espressione di un equo bilanciamento tra valori e principi, secondo proporzionalità e ragionevolezza.

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