Il Tribunale costituzionale portoghese sul mandato d’arresto europeo, relativamente a un caso in cui il giudice nazionale non ravvisa un rischio di violazione dei diritti fondamentali (Tribunal Constitucional, 3.ª Secção, acórdão 1° ottobre 2020, n. 483)

La norma indicata dal ricorrente, secondo la quale non costituirebbe motivo di rifiuto di esecuzione di un mandato d’arresto europeo la verifica della grave inosservanza, nello Stato di emissione, del principio del processo giusto ed equo, non costituisce la ratio decidendi della decisione impugnata. Infatti, il giudice che ha pronunciato la decisione impugnata dal ricorrente non ritiene che si verifichi il rischio di una siffatta violazione, anche se ciò non implica che le condizioni in vigore nello Stato di emissione siano esattamente identiche a quelle dello Stato portoghese. Il Tribunale costituzionale portoghese ha affermato che, in base alle decisioni della
Corte di Giustizia dell’Unione europea sui casi Radu (C-396/11), del 29 gennaio 2013, e Melloni (C- 399/11), del 26 febbraio 2013, pure quando sono in gioco diritti fondamentali, l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo potrebbe essere rifiutata solo per motivi esplicitamente previsti nella
Decisione-Quadro 2002/584/GAI, e dovrebbe avvenire anche se la Costituzione dello Stato membro di esecuzione offre una maggiore protezione di quella derivante dalla causa di rifiuto prevista dalla Decisione-Quadro, e che la Corte europea dei diritti dell’uomo, pur riconoscendo che il diritto ad un processo giusto ed equo di cui all’art. 6 CEDU può imporre un rifiuto di estradizione, non avrebbe mai riscontrato una violazione di tale diritto a causa di una decisione di estradizione;
tuttavia, evidenzia che, nel caso di cui si sta occupando, non si tratta di capire se lo Stato portoghese possa consegnare una persona a un altro Stato membro dell’Unione europea, nonostante il comprovato rischio di violazione dei diritti fondamentali.

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