Tutte le disposizioni che regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione di una procedura selettiva concorsuale o para-concorsuale per la scelta degli ammessi, siano esse contenute nel bando ovvero loro allegati (convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis. Ne consegue che in caso di oscurità ed equivocità o erroneità attribuibile all’Amministrazione, un corretto rapporto tra amministrazione e privato – che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa, di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c., – impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati in buona fede, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, restando il concorrente dispensato dal ricostruire, attraverso indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati. L’Amministrazione può dare chiarimenti successivi circa il modo di intendere un determinato suo atto ma questi non vincolano l’interprete, il quale è semplicemente tenuto ad applicare il significato stabilito utilizzando le regole dell’interpretazione, comprese quelle dell’interpretazione costituzionalmente orientata del provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, l’Amministrazione aveva escluso una candidata dal corso di formazione manageriale riservato al personale dirigente del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale sostenendo che il requisito dell’anzianità di servizio previsto nel bando fosse da intendersi quale anzianità della sola qualifica dirigenziale per dieci anni e non nel Servizio Sanitario Nazionale. Tale interpretazione proposta dalla P.A., tuttavia, non trova conforto nel dato letterale e, di conseguenza, l’esclusione della Dirigente dal corso di formazione è da considerarsi illegittima.
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