La Corte Costituzionale francese sull’art. 2333-87-5 del Codice generale delle collettività territoriali, nel testo risultante dall’ordinanza n. 2015-401 del 9.4.2015, relativo alla gestione, al recupero e alla contestazione dell’ammenda sull’omesso pagamento del parcheggio, prevista dall’art. L. 2333-87 del suindicato codice (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2020-855 QPC, del 9.9.2020)

Il forfait post stationnement (FPS) costituisce una tariffa fissa per il parcheggio su suolo pubblico in Francia, il cui omesso pagamento genera un’ammenda. Il Conseil Constitutionnel, su un’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato (n. 433276 del 10.6.2020), interviene in materia di forfait post stationnement, dichiarando la contrarietà a Costituzione dell’art. L. 2333-87-5 del Codice generale delle collettività territoriali, nel testo risultante dall’ordinanza n. 2015-401 del 9.4.2015, e nella parte in cui subordina «la ricevibilità del ricorso contenzioso avverso la decisione resa all’esito del ricorso amministrativo preliminarmente obbligatorio e contro il titolo esecutivo emesso», al «pagamento anticipato dell’importo dell’avviso di pagamento del forfait post stationnement e della maggiorazione di cui al paragrafo IV dell’articolo L. 2333-87 se è stato emesso un tiolo esecutivo». E’ contestato a questa disposizione normativa di subordinare la ricevibilità del ricorso giurisdizionale avverso la decisione in via amministrativa all’anticipato pagamento di questa tariffa fissa ed eventuale maggiorazione, senza operare alcuna distinzione e, dunque, con pregiudizio al diritto sovraordinato ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Ciò in violazione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per il quale: «tutte le società nelle quali la garanzia del diritto non è assicurata, né la separazione dei poteri è determinata, non hanno una Costituzione». La mens lgis della previsione normativa di anticipato pagamento della tariffa fissa e maggiorazione, condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale, veniva, diffusamente, individuata nell’intenzione del legislatore di impedire ricorsi dilatori nel contesto di controversie esclusivamente pecuniarie, suscettibili di riguardare un numero indefinito di persone, dunque, in una prospettiva di buona amministrazione della giustizia, in disparte legittime perplessità. Tuttavia, secondo la Corte, vi sono almeno due profili di irragionevolezza nella disposizione normativa: in primo luogo, nessuna disposizione legislativa sembra assicurare la proporzionalità della somma da anticipare a titolo di ammenda ed al fine di poter ricorrere dinanzi ad un Giudice; in secondo luogo, il legislatore non prevede alcuna eccezione alla condizione del pagamento anticipato di dette somme forfettarie e maggiorazioni, senza, dunque, tener conto di determinate circostanze o della particolare situazione di alcuni contribuenti. In ragione di quanto precede, il legislatore non ha fornito garanzie sufficienti, secondo la Corte, al fine di impedire che una simile condizione di procedibilità dell’zione giurisdizionale violi sostanzialmente il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Alla declaratoria di incostituzionalità seguono i relativi effetti, secondo la previsione di cui all’art. 62, co. 2, della Costituzione: «una disposizione dichiarata incostituzionale sulla base dell’articolo 61-1 è abrogata dalla pubblicazione della decisione del Conseil constitutionnel o da una data successiva fissata da questa decisione. Il Conseil constitutionnel determina le condizioni ed i limiti entro i quali gli effetti che la disposizione ha prodotto possono essere rimessi in discussione». Rileva, al riguardo, la Corte che, in linea di principio, la dichiarazione di incostituzionalità dovrebbe andare a vantaggio dell’autore della questione prioritaria di costituzionalità e la disposizione dichiarata contraria alla Costituzione non dovrebbe essere applicata ai procedimenti pendenti alla data di pubblicazione della decisione. Tuttavia, le disposizioni dell’articolo 62 della Costituzione riservano alla decisione della Corte il potere sia di fissare la data dell’abrogazione, sia di rinviarne gli effetti nel tempo, sia di rimettere in discussione gli effetti che la disposizione ha prodotto prima della declaratoria di incostituzionalità. Nel caso specifico, la Corte non rinviene alcun motivo specifico per ritardare gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità.

Redazione Autore