Il d.l. n. 113 del 2018, con l’art. 12, comma 2, lett. c), al fine di operare una razionalizzazione dei servizi di c.d. seconda accoglienza, ha stabilito che possono accedere allo SPRAR solo i titolari di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) e i minori non accompagnati. Ai richiedenti asilo privi di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari per i quali non è ammessa la facoltà di accedere ai servizi dello SPRAR, è fatta salva l’accoglienza presso i CAS o nei centri governativi di prima accoglienza. Allo stesso modo, una disposizione transitoria consente che i richiedenti asilo e i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione alla data di entrata in vigore del decreto-legge (5 ottobre 2018) possono rimanere in accoglienza nel Sistema fino alla scadenza del progetto di accoglienza in corso, già finanziato.
Post correlati
Motivazione delle ordinanze cautelari personali e valutazione delle esigenze cautelari operata attraverso il richiamo ad altri atti del procedimento (Cassazione penale, sez. II, 19 luglio 2024 – 22 luglio 2024, n. 30005)
26 Settembre 2024
Nei reati perseguibili a querela la sussistenza della volontà di punizione da parte della persona offesa non richiede formule particolari (Cass. Pen. Sez. II, 25 giugno-5 luglio 2024, n. 26506)
26 Settembre 2024
Diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, l’ordinanza di rigetto può essere impugnata unitamente alla sentenza nel solo caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione (Cass. Pen. Sez. III, 7 giugno-27 agosto 2024, n. 33152)
26 Settembre 2024
La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di politica in materia di asilo e di immigrazione (CGUE, Nona Sezione, 12 settembre 2024, C-352/23)
26 Settembre 2024
Il Consiglio di Stato si pronuncia sul bilanciamento degli interessi nel caso di ritiro della licenza di porto d’armi (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13 settembre 2024, n. 7545)
26 Settembre 2024