Il 5.7.2020, il Primo Ministro francese ha chiesto al Conseil Constitutionnel di pronunciarsi, secondo la procedura d’urgenza prevista dal co. 3 dell’art. 61 della Costituzione, su alcune disposizioni normative della legge sull’uscita dallo stato di emergenza, che autorizzano il Primo Ministro, in un circoscritto periodo temporale, ad adottare regolamenti e divieti in ordine alla circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto, pubblici e privati, nell’interesse della salute pubblica ed al fine di contrastare la diffusione dell’epidemia da covid-19. La richiesta di pronuncia muove da alcune obiezioni sollevate da un gruppo di Senatori richiedenti, i quali hanno posto in discussione la legittimità costituzionale delle suindicate previsioni normative, sia in riferimento alla loro applicabilità territoriale, intesa quale spazio geografico (territori della Repubblica) e quale spazio abitativo e vitale del singolo; sia in riferimento a possibili vizi di inintelligibilità delle previsioni normative, in contrasto, dunque, con gli artt. 4, 5, 6, e 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, che assicurano, tra gli altri valori sovraordinati, quello costituzionale di accessibilità e comprensibilità della legge. Valore, quest’ultimo, che impone al legislatore di adottare disposizioni sufficientemente precise e formule non equivoche, specialmente allorché sia in discussione un bilanciamento di valori così complessi e sensibili, qual’ è quello tra le esigenze di libertà personale e quelle di sicurezza per la pubblica salute. Dopo aver descritto la disciplina normativa in indagine ed aver chiarito l’effettività del principio di legalità – che segna le competenze tra i pubblici poteri: Parlamento, Autorità governativa ed Autorità giurisdizionale, cui è demandato il potere di sospensione sommaria o di emissione di ordini di libertà avverso illegittime attività provvedimentali o regolamentari –, il Conseil Constitutionnel conclude per la conformità a Costituzione della legge che organizza l’uscita dallo stato di emergenza sanitaria, temporalmente prorogato, all’attualità dell’accertamento della diffusione dell’epidemia, al 30.10.2020. Senza omettere neppure di richiamare l’attenzione sull’art. 11 della Dichiarazione del 1789: «la libertà di espressione del pensiero e di opinione è uno dei diritti più prezioso dell’uomo: tutti i cittadini possono parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell’abuso di questa libertà nei casi stabiliti dalla legge». Una libertà, questa, così preziosa da fondare il principio di democrazia, a garanzia del rispetto dei diritti e delle libertà altrui. Con l’ulteriore conseguenza che limitazioni all’esercizio di questa libertà, pur possibili, dovranno, tuttavia, pur sempre essere assolutamente necessarie, appropriate e proporzionate all’obiettivo perseguito.
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