La Corte EDU si è pronunciata sull’art. 4 Conv. secondo il quale “nessuno può essere tenuto in schiavitù o servitù. Nessuno è tenuto a svolgere lavoro forzato e obbligatorio”. Il caso è quello della Sig.ra S.M. che ha asserito, in particolare, che le autorità nazionali non avevano applicato efficacemente i pertinenti meccanismi del diritto penale in risposta alle sue accuse di tratta di esseri umani e / o sfruttamento della prostituzione, in contrasto con gli art. 3, 4 e 8 Conv. La Corte ha ritenuto di dover esaminare la questione sotto il profilo dell’art. 4 Conv. La camera ha notato che la ricorrente aveva sostenuto dinanzi alle autorità nazionali di essere stata fisicamente e psicologicamente costretta da T.M. a partecipare ad un anello di prostituzione da lui organizzato. Ciò ha condotto al riconoscimento del suo status di vittima della tratta di essere umani da parte delle autorità nazionali. Ai sensi dell’art. 4 Conv. la nozione di lavoro forzato e obbligatorio mira a proteggere contro i gravi casi di sfruttamento. La Corte ritiene che i casi relativi alla tratta di esseri umani comportino, ai sensi dell’art. 4, una serie di obblighi positivi in capo agli Stati, quali: l’obbligo di istituire un quadro legislativo e amministrativo per vietare e punire la tratta, l’obbligo, in determinate circostanze, di adottare misure operative per proteggere le vittime, o potenziali vittime, della tratta e l’obbligo procedurale di indagare sulle situazioni di potenziale tratta. Quest’ultimo punto attiene all’obbligo procedurale in capo agli Stati e si riferisce essenzialmente al dovere delle autorità nazionali di applicare nella pratica i meccanismi di diritto penale istituiti per vietare e punire comportamenti contrari a tale disposizione. Le autorità devono adottare tutte le misure possibili per raccogliere prove e chiarire le circostanze del caso. Le conclusioni dell’indagine devono basarsi su un’analisi approfondita, obiettiva ed imparziale di tutti gli elementi pertinenti. Nel caso di specie, sebbene le autorità nazionali abbiano reagito prontamente alle accuse contro T.M., nelle loro indagini non sono riuscite a seguire una linea in grado di chiarire le circostanze del caso e a stabilire la vera natura del rapporto tra la richiedente e T.M. La Corte ritiene che le carenze multiple nello svolgimento del procedimento abbiano sostanzialmente compromesso la capacità delle autorità nazionali di determinare la vera natura del rapporto tra la richiedente e T.M. e se vi fosse stato veramente sfruttamento. Ha concluso che il modo in cui i meccanismi di diritto penale sono stati effettuati erano difettosi al punto tale da costituire una violazione dell’obbligo procedurale dello Stato, ai sensi dell’art. 4 Conv.
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