Il riconoscimento dell’infortunio o della malattia professionale da parte dell’Inail non comporta automaticamente la responsabilità del datore di lavoro per i danni patiti dal dipendente. Infatti, resta un onere del lavoratore, che abbia contratto una malattia professionale, quello di dimostrare l’inadempimento datoriale e il nesso di causalità con il danno dal medesimo sofferto. La Cassazione fa richiamo poi all’art. 2087 c.c. sulle responsabilità a carico del datore di lavoro, nello specifico all’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, tutte le misure che si rendono necessarie per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei propri prestatori d’opera, nel rispetto dei fondamentali diritti alla salute ed all’integrità psicofisica costituzionalmente garantiti.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024