La CEDU si pronuncia sul rispetto della vita privata e familiare. La ricorrente lamenta il mancato rispetto dell’art. 8 Conv. in quanto i tribunali nazionali si sono rifiutati di pronunciarsi nel merito della sua richiesta: riesumare i resti del coniuge per il trasferimento in un nuovo luogo di riposo, nella città in cui vivevano insieme. La Corte ha affermato che la vita privata e familiare può, in linea di principio, essere invocata dai parenti dei defunti per le controversie che sorgono nel merito a sepolture e ad altre disposizioni funebri. Ricorda però che il giudizio verte sul rifiuto del giudice nazionale di pronunciarsi sulla richiesta della donna, pertanto, la causa riguarda una questione relativa agli obblighi positivi dello Stato. La Corte nota che la richiedente voleva riesumare e trasferire i resti del marito sepolti nella proprietà del nipote insieme ad altri componenti della famiglia. Per l’ispettorato sanitario era necessario il consenso del proprietario del luogo di sepoltura. In assenza di questo era impossibile eseguire l’esumazione. L’interesse della ricorrente deve essere valutato non solo rispetto al ruolo della società nel garantire la sanità pubblica, ma anche rispetto ai diritti del nipote del marito. I tribunali nazionali, al contrario, non hanno riconosciuto alcun interesse legale per conto della richiedente sostenendo che non aveva avuto alcun interesse nè relativo alla proprietà nè allo status, opinione poi confermata anche nelle fasi successive del procedimento. Pertanto, i tribunali nazionali che si sono occupati della domanda della ricorrente non sono riusciti a riconoscere l’esistenza dei suoi diritti ai sensi dell’art. 8 Conv. e a bilanciarli adeguatamente con gli interessi contrastanti del nipote di suo marito. Per questi motivi è stata dichiarata la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. |