La condanna penale per il libro sulla guerra tra curdi e turchi viola la libertà di espressione (CEDU, sez. X, sent. 5 maggio 2020, ric. n. 9735/12)

La Corte EDU si pronuncia sul caso Tanrikulu, scrittore turco condannato per propaganda a favore dell’organizzazione terroristica PKK a causa del contenuto del suo lavoro. Il ricorrente ritiene che vi sia stata una violazione del suo diritto alla libertà di espressione.
L’art. 10, co. 2, Conv. lascia poco spazio alle restrizioni alla libertà di espressione, in materia politica. Quando le opinioni non incitano alla violenza, gli stati contraenti non possono limitare il diritto di informare e di essere informati. La Corte ha notato che i passaggi contestati del libro esprimono le opinioni dell’autore sui motivi storici che portarono alla creazione del PKK e alla sua evoluzione. L’autore, in uno di questi passaggi, osserva che la continuazione della guerra tra curdi e turchi è irragionevole e l’unico modo per risolvere tale conflitto è una soluzione pacifica e democratica. I passaggi del libro si riferiscono indubbiamente ad una questione di interesse generale. L’elemento essenziale da prendere in considerazione è se la condanna penale inflitta al richiedente, a causa di questo libro, sia necessaria in una società democratica e proporzionata agli scopi legittimi. La Corte d’Assise, nel suo giudizio, ha parlato di passaggi che non possono essere considerati coperti dalla libertà di espressione, in quanto chiaramente glorificatori dei metodi di violenza del terrorismo del PKK.
I Giudici di Strasburgo notano, però, che le decisioni rese dalle autorità turche non forniscono una spiegazione sufficiente sul perché i passaggi contestati del libro devono essere interpretati come legittimanti o incoraggianti dei metodi del PKK. Non spiegano, inoltre, perché non possono essere considerati come parte di un dibattito pubblico su questioni d’interesse generale relative al conflitto tra PKK e polizia. Nell’esercizio di ponderazione degli interessi concorrenti, le autorità nazionali devono tenere conto del diritto del pubblico ad essere informato secondo un diverso punto di vista. La Corte ritiene che non è stata effettuata un’adeguata analisi alla luce di tutti i criteri da essa stabiliti ed applicati nei casi relativi alla libertà di espressione. Ritiene anche che non è stato raggiunto un equilibrio adeguato tra il diritto alla libertà di espressione della persona e gli scopi legittimi perseguiti. Il governo non ha dimostrato che i motivi invocati dalle autorità turche, per giustificare la misura contestata, siano pertinenti, sufficienti e necessari in una società democratica, violando così l’art 10 Conv.

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