Il Collegio, pur dopo aver dato avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio nel merito ex art. 60 c.p.a., decide, su istanza dell’Amministrazione, di perseguire la massima esplicazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, riservando la definizione del giudizio alla trattazione di merito, da tenersi successivamente alla fase processuale emergenziale indicata nel comma 5 dell’art. 84, d.l. n. 18/2020.
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