Presupposti applicativi della misura interdittiva del D.A.SPO (T.A.R. Lazio, sez. I ter, sent. 20 marzo 2020, n. 3519)

Secondo i giudici amministrativi capitolini, per procedere all’emanazione del D.A.SPO è sufficiente una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico, improntato su di un’elevata attendibilità, sicuramente desumibile nel caso di specie sulla base della documentazione prodotta dall’Amministrazione. Con l’ultima modifica della legge n. 401/1989, operata con il D.L. 14 giugno 2019, n. 53, il legislatore ha aggiunto all’art. 6 l’inciso “anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive”. Questa locuzione è chiaramente indicativa della volontà legislativa di rendere più chiaro lo sganciamento della misura interdittiva dalle manifestazioni sportive, confermandone la dipendenza dalla sola commissione di fatti di reato ritenuti espressivi di un particolare allarme sociale o di una spiccata attitudine a turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.

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