Il T.A.R. Lazio ha statuito che costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi i militari, quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un’ampia sfera di discrezionalità nell’apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l’applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto; di conseguenza il Giudice Amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
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